Fattura Elettronica 2022: proroga del divieto per i medici
Prosegue, anche per l’anno 2022, il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate dai medici o dal personale sanitario.
Il divieto era già attivo per l’anno 2021 ma con l’approvazione del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2022 – decreto-legge n. 146 del 2021 continua l’obbligo per la certificazione delle prestazioni sanitarie attraverso fatture in formato cartaceo o in formato elettronico senza l’utilizzo del SdI, ovvero il Sistema di Interscambio e quindi, eventualmente, è possibile inviare i dati solo attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (ne abbiamo parlato qui).
Il Sistema di Interscambio o SdI è il sistema informatico utile per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche ed è gestito interamente dall’Agenzia delle Entrate.
Grazie all’utilizzo del SdI è possibile:
- Inoltrare e ricevere fatture elettroniche in formato XML;
- Ricevere notifiche di avvenuto invio e ricezione del destinatario;
- Verificare i file ricevuti;
- Conservare le fatture elettroniche.
Questo particolare prolungamento del divieto è stato approvato a seguito di numerosi consulti effettuati con il Garante della Privacy a causa di un mancato equilibrio tra i dati sensibili dei pazienti, la loro privacy e la fatturazione elettronica nell’ambito sanitario. Pertanto i medici, ed in generale tutti i soggetti che operano nel settore sanitario, nei confronti di persone fisiche devono continuare ad applicare le regole relative all’emissione della fattura elettronica anche per l’anno appena iniziato.
Dal 2019 ad oggi si è discusso molto su come riuscire a risolvere le problematiche relative tra fattura elettronica e la privacy dei pazienti, ma al momento lo Stato Italiano non è ancora arrivato ad un’effettiva risoluzione, tant’è che il divieto continuerà ad essere attivo ancora per un altro anno.
Niente invio delle Fatture Elettroniche al SDI
In sostanza, anche per il 2022, i medici e gli operatori sanitari non potranno emettere fatture elettroniche in formato XML per tutte le prestazioni sanitarie effettuate verso le persone fisiche. Quindi tutte le operazioni che vengono svolte dal personale sanitario possono essere documentate solo in due diverse modalità: in formato analogico, ovvero cartaceo, e in formato elettronico, ma senza appunto l’invio attraverso il Sistema di Interscambio.
Per quanto riguarda le diverse prestazioni non sanitarie, il personale può emettere fattura elettronica tramite il SdI ma solo nel caso in cui non vi siano specificati dettagli sullo stato di salute del paziente o particolari informazioni correlate. Tutto questo avviene per cercare di tutelare il più possibile i pazienti e i loro dati personali.
Proroga della norma per la Fattura Elettronica. Come si presenta?
La parte della normativa dedicata alla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie come modificato in sede di conversione in legge, si presenta come segue:
“Per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.
Questo stesso decreto-legge n. 146 del 2021 è stato esteso anche per tutto l’anno 2022 e l’esclusione è quindi totale: chi opera nel settore sanitario dovrà continuare ed emettere le fatture in formato cartaceo e, se tenuto, a trasmettere i dati al Sistema TS secondo l’iter ordinario ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Chiaramente tutti i dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria possono essere utilizzati solo ed esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, in particolare per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale al fine di un monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Quali sono i soggetti interessati al divieto?
I soggetti che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e quindi interessati al divieto e alla proroga della norma sono:
- Aziende sanitarie locali;
- Aziende ospedaliere;
- Policlinici universitari;
- Farmacie pubbliche e private;
- Presidi di specialistica ambulatoriale;
- Medici chirurghi, odontoiatri, veterinari iscritti all’Albo;
- Strutture sanitarie militari;
- Strutture addette all’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa.
I suddetti soggetti dovranno pertanto emettere fattura in modalità cartacea o solo attraverso il Sistema TS.
Perché persiste il divieto per la Fattura Elettronica delle prestazioni sanitarie?
Guardando al divieto di emissione di fattura elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, è possibile comprendere come persista una delicata problematica tra fatturazione elettronica e privacy.
Durante l’anno 2018, il Garante della Privacy aveva indicato delle criticità sull’applicazione della fattura elettronica anche per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sottolineando come le fatture e tutti i dati presenti, sono molto dettagliati e particolarmente sensibili come nel caso della tipologia di prestazione sanitaria erogata. Nel 2020, in occasione del Decreto Fiscale e della Legge di Bilancio, il Garante della Privacy ha sollevato l’attenzione su quanto sia importante tutelare i dati personali dei pazienti, chiedendo allo Stato delle garanzie per tutti i cittadini in generale e anche per le imprese.
Ad oggi, considerando il prolungamento del divieto, è possibile comprendere come non si è ancora arrivati ad un punto di incontro tra tutela della privacy e inserimento dei dati sanitari nel documento fiscale attraverso l’utilizzo del Sistema di Interscambio. Pertanto non essendoci ancora una soluzione definitiva, si va verso l’esclusione dell’utilizzo del sistema di fatturazione elettronica.
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Gestire correttamente la fatturazione di un poliambulatorio è molto complesso ed in particolare, per chi gestisce la parte amministrativa della struttura medica è fondamentale seguire in dettaglio tutti gli sviluppi e le modifiche che possono esserci tra la Legge di Bilancio e le diverse proroghe.
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Rapidità di impostazione dei dati con il Sistema Tessera Sanitaria
Come chiarito anche dal decreto-legge n. 146 del 2021, i medici e gli operatori sanitari dovranno continuare ed emettere le fatture in formato cartaceo oppure a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria in modalità ordinaria. Proprio per quest’ultima modalità, è fondamentale non cessare l’importazione dei dati dei pazienti direttamente dalla Tessera Sanitaria in modo corretto e chiaro e sempre utilizzando un veloce lettore con banda magnetica. Il software per poliambulatorio On.Health consente questa importazione in semplicità e rapidità e, inoltre, tutti i dati dei pazienti come il codice fiscale, la data di nascita, il sesso e la tessera sanitaria possono essere così accessibili con un semplice clic direttamente dal software medico. Ciò permette di eliminare totalmente gli errori che possono avvenire durante la trascrizione dei dati presso la reception, il luogo in cui per eccellenza viene acquisito e registrato il paziente. In più il gestionale medico On.Health consente di inviare i dati per la gestione del modello 730 in facilità.
Il software gestionale On.Health, unito all’utilizzo di un lettore per l’importazione dei dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, permette anche di diminuire i tempi di attesa nella registrazione dei dati, garantendo così tempistiche più veloci nell’acquisizione dei pazienti e maggiore precisione nella trascrizione dei dati anagrafici, delle visite o delle fatture. Questo genera anche una ottimizzazione dell’efficienza presso la struttura medica oltre che un minor spreco di risorse.
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